Il contratto di locazione turistica
Il contratto di locazione turistica è un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo, il cui scopo principale è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l’unica finalità turistica.
In altre parole, il contratto di affitto turistico è un contratto consensuale attraverso il quale il locatore si impegna a concedere al conduttore-turista, per un periodo di tempo che non supera i tre mesi, un diritto personale di godimento su di un immobile per il fine di una vacanza, in cambio di un corrispettivo.
La locazione turistica non comprende i servizi accessori come:
- la pulizia giornaliera,
- il cambio della biancheria,
- la ristorazione,
e altri servizi identificabili come prestazioni del contratto di albergo.
Forma e durata del contratto di affitto turistico
In base al combinato disposto degli artt. 1 c. 4 e 13 c. 5 L. n. 431/98, il contratto di locazione per uso turistico deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
Le finalità turistiche devono essere specificatamente riportate nel contratto per evitare l’applicazione delle norme in materia di locazione abitativa transitoria o primaria.
Il contratto di affitto turistico non prevede un termine minimo di durata e alla scadenza ne cessano automaticamente gli effetti. Non è pertanto necessario effettuare la disdetta.
A seconda della diversa durata dell’accordo, è possibile distinguere tra:
- locazione turistica lunga (es. contratto casa vacanze): il contratto deve prevedere clausole che disciplinano la durata della locazione, l’entità del canone e le modalità di pagamento dello stesso, prevedendo il deposito della cauzione;
- locazione turistica breve (es. contratto brevi vacanze): questa tipologia di contratto deve specificare informazioni circa il recesso, l’entità delle spese accessorie e le modalità di impiego degli eventuali spazi accessori;
- locazione turistica brevissima (es. contratto weekend): nel contratto deve essere prevista una postilla riportante un accordo a forfait sui consumi per le utenze.
Obblighi delle parti in un contratto di affitto turistico
Il locatario ha l’obbligo di utilizzare la cosa locata per l’uso specificato nel contratto, corrispondendo il canone nei termini pattuiti e riconsegnandola al termine della locazione nello stesso stato in cui l’ha ricevuta. Il locatore deve obbligatoriamente consegnare al locatario la cosa in buono stato di manutenzione.
Adempimenti fiscali: quando è necessario effettuare la registrazione del contratto di affitto turistico
È importante conoscere a fondo la legge soprattutto per quanto conscerne gli obblighi di registrazione del contratto di locazione, in sintesi:
- locazione turistica con durata inferiore ai trenta giorni: in questo caso non sussiste obbligo di registrazione del contratto;
- più contratti di locazione turistica per differenti periodi, con durata complessiva, nell’arco dell’anno solare, superiore ai trenta giorni: in questo caso vige l’obbligo di registrazione;
- locazione turistica con durata superiore ai trenta giorni: anche in questo caso c’è l’obbligo di registrazione del contratto. Il locatore deve provvedere inoltre ad effettuare la denuncia presso l’autorità locale di pubblica sicurezza o presso il sindaco entro ventiquattro ore dalla consegna dell’immobile. Questa denuncia deve essere sempre attuata quando l’affitto è predisposto in favore di cittadini extra UE o apolidi.
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